CASO CAVALLIER/LARIO RETI:
“AL TAR PER TUTELARE I SOCI,
MA LA QUESTIONE È CHIUSA”

lelio cavallier lario reti holding idrolarioLECCO – Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di Lario Reti Holding S.p.A. ha concluso il proprio procedimento avviato a seguito della delibera ANAC n. 1291 del 30/11/2016, accertando che non sussiste l’asserita situazione di inconferibilità dell’incarico di Presidente di Lario Reti Holding S.p.A. al Dott. Lelio Cavallier.

Il documento è visionabile a questo indirizzo internet. In particolare, dalla approfondita istruttoria svolta dal RPC –in contraddittorio con tutti i soggetti interessati – è emerso che quanto rilevato dall’ANAC non rifletteva in maniera esaustiva la situazione concreta verificatasi al momento della nomina del dott. Cavallier.

L’ipotesi di inconferibilità, prevista dall’art. 7, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013 si poggia su due presupposti necessari: 1) sia l’Ente di provenienza che quello di destinazione siano “enti privati in controllo pubblico” e 2) non sia trascorso un certo periodo di tempo minimo (c.d. periodo di raffreddamento) dalla cessazione dell’incarico precedente a quello successivo.

Nel caso di specie, è emerso che, al momento del conferimento dell’incarico di Presidente al Dott. Cavallier (maggio 2016), soltanto Lario Reti Holding S.p.A. (ente di destinazione) poteva essere qualificata come “ente privato in controllo pubblico” (secondo la definizione fornita dallo stesso D.Lgs 39/2013, in quanto sottoposta al controllo pubblico dei Comuni azionisti e esercente, a partire dal 1° gennaio 2016, il servizio idrico integrato), il che esclude la sussistenza della situazione di inconferibilità. In ogni caso, il periodo di raffreddamento da considerarsi nel caso di specie è pari ad un anno e non a due.

In considerazione del fatto che l’RPC è il soggetto al quale la legge e la giurisprudenza attribuiscono in via esclusiva il potere di verificare ed accertare l’esistenza della situazione di inconferibilità e di dichiarare l’eventuale nullità dell’incarico, nonché di esercitare il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina, l’emanazione del provvedimento chiude la questione dal punto di vista della legittimità dell’incarico.

La Società ha comunque deciso di impugnare la delibera ANAC n. 1291 del 30/11/2016 davanti al Giudice Amministrativo, a tutela del proprio operato, della propria immagine e di quella dei propri soci.

Lario Reti Holding S.p.A.

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