SENEGALESE CONDANNATO “NON PUÒ APPELLARSI ALLA SCARSA CONOSCENZA DELLA LINGUA”

LECCO – Aveva presentato alla Questura di Lecco un certificato medico falso, assieme ad una serie di documenti che gli servivano per dimostrare di essere sul suolo italiano dal 2011 e ottenere, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo numero 109 del 16 luglio 2012, il permesso di soggiorno.

È la storia di un ragazzo senegalese arrivato come clandestino in Italia nel 2010, che ha poi lavorato come ambulante tra Cervia e Ravenna, ospite di alcuni parenti, prima di trasferirsi a Oggiono dove, in nero, ha fatto dper iverso il tempo il tuttofare in casa di un connazionale.

TRIBUNALE LECCOProprio quest’ultimo, secondo quanto riportato dall’imputato stesso e da altri suoi parenti sentiti come testimoni nel processo per violazione dell’articolo 5 bis del Testo unico sull’immigrazione, avrebbe predisposto la documentazione necessaria per potersi appellare alla sanatoria del 2012, il cui esito, in prima istanza, fu negativo proprio per via del certificato che riportava una firma contraffatta.

Firma di un medico di Montepulciano, che avrebbe visitato l’imputato durante il periodo emiliano, per un problema al ginocchio. Tanto lo stesso imputato, quanto la sorella e il cognato, confermano sia la distorsione sia la visita, lasciando intendere che per le scarsissime competenze linguistiche che possedeva all’epoca, mai avrebbe potuto saper leggere quanto riportato sul referto medico.

In ogni caso poi il Tar ha accolto il ricorso e il permesso di soggiorno è stato accordato all’uomo, che invece il giudice Manzi ha ritenuto colpevole del reato a lui contestato, perché, come spiegato dal Pm Mattia Mascaro durante le sue conclusioni “non si può appellarsi alla scarsa conoscenza della lingua”. Otto i mesi di reclusione stabiliti, con pena però sospesa e la non menzione.

M. V.