“MOSCHEA” DI COSTAMASNAGA,
RICORSI RESPINTI DAL TAR.
ECCO SENTENZA E MOTIVAZIONI

MILANO – Ricorsi “rigettati, irricevibili, improcedibili”, in parte o in tutto, dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale  che si è pronunciata recentemente (sentenza pubblicata oggi, 7 gennaio) sulla lunga serie di impugnazioni avanzate dalla Associazione della Speranza, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Latorraca.

Al centro della controversia, la famosa “moschea” di Costamasnaga sulla quale pare avere scritto la parola fine la lunga sentenza del Tar – che ha dato ragione al municipio brianzolo, patrocinato dal noto amministrativista Umberto Grella (sotto).

In sostanza, i giudici del Tar della Lombardia hanno “sposato” su tutta la linea il comportamento del Comune e bocciato le richieste dell’associazione islamica a proposito dell’impiego come luogo di culto dello stabile situato in via Cadorna 8 a Costamasnaga.

Un luogo di culto musulmano in Lombardia 

Il TAR ha ribadito che la trasformazione di un edificio produttivo in moschea non è consentito, in quanto secondo le regole urbanistiche nelle zone produttive possono insediarsi solo attività produttive.

Quindi è legittimo l’ordine di demolizione degli abusi edilizi realizzati – che hanno consentito di creare una moschea “illegale” che attira anche 400 persone per volta durante le cerimonie religiose – e dunque è legittima anche la sanzione acquisitiva del Comune, in quanto l’abuso edilizio non è stato rimosso e la moschea non è stata chiusa. L’immobile occupato dalla moschea passerà in proprietà al Comune di Costamasnaga.

Rimane ferma la possibilità per la comunità musulmana di realizzare una nuova moschea sull’area appositamente indicata nel piano di governo del territorio vicino allo svincolo della Valassina.

RedGiu

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