DDL ZAN, ‘RENZO E LUCIO’
REPLICA AI LEGHISTI.
“C’È ALTRO OLTRE LE PAURE
E LE FALSITÀ DEL CAPO?”

Dopo aver scritto ai senatori lecchesi Faggi ed Arrigoni della Lega per Salvini abbiamo letto la loro risposta alla quale vogliamo rispondere, anche perché la riteniamo poco soddisfacente.

Per la maggior parte del testo infatti riporta un commento di Salvini che paventa la solita infondata paura sul fatto che il DDL Zan limiti la libertà di espressione. A tal proposito non aggiungiamo nostre parole ma solo citiamo l’art.4 del testo in esame al Senato: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

Da questo articolo è chiaro allora che le paure di Salvini, riportate nella nota dei senatori lecchesi, (sostenere che un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà diventerebbe reato) sono pacificamente riconducibili alla fattispecie di propaganda di idee (non estesa dalla Legge Zan ai nuovi fattori di rischio) e non alla diversa e ben più circoscritta fattispecie di istigazione alla discriminazione.

L’auspicio resta per noi, che sia i nostri politici locali che quelli nazionali, escano dalla logica di una discussione politica fondata non su argomentazioni razionali ma su prese di posizioni che basano il loro argomentare su inesattezze e falsità.

Una logica di “propaganda” finalizzata solo a spaventare l’opinione pubblica paventando pericoli inesistenti. Ci saremmo aspettati che i Senatori lecchesi potessero esprimere, non il copia ed incolla del loro “capo” ma un loro commento basato su argomentazioni più sensate.

Un appunto nel merito della parte finale del comunicato dove citando l’Art.61 del Codice Penale i senatori Leghisti sostengono che una legge che tutela l’aggressioni nei confronti delle persone esiste già e quella è sufficiente.

L’art. 61 fa menzione di quelle circostanze che aggravano un reato e nella fattispecie si fa riferimento a violenze commesse per abbietti ed inutili motivi. Facciamo notare però che i motivi futili o abbietti presuppongono una valutazione discrezionale da parte del giudice, che potrebbe giungere a non riconoscerli. Al contrario, un crimine d’odio motivato da determinate caratteristiche personali della vittima lascia al giudice meno spazio.

Inoltre va ricordato che l’aggravante prevista dal DDL Zan è ad effetto speciale e non è soggetta a bilanciamento con le eventuali attenuanti, cioè il giudice è obbligato ad applicarla senza poter “neutralizzarla” ritenendo equivalenti o prevalenti le attenuanti, cosa diversa invece per l’art.61 del Codice Penale.
Facendo un esempio: in questo momento se una persona venisse aggredita in quanto cattolica, l’aggressore sarebbe punito con la più afflittiva aggravante del 604-ter, mentre se una persona venisse aggredita in quanto omosessuale, il trattamento sanzionatorio sarebbe equiparato a quello riservato a un’aggressione per un parcheggio rubato. Senza la legge Zan verrebbe disconosciuta la natura di crimine d’odio dotato di maggiore offensività in quanto lesivo della libertà di un intero gruppo sociale.

Inoltre, i nostri senatori, dovrebbero spiegarci per quali motivi alcuni atti di violenza o di istigazione a comportamenti violenti legati a odio per motivi, razziali, etnici, religiosi sono già inscritti nell’ordinamento legislativo italiano con la legge Reale/Mancino ed invece gli stessi atti non possono, a loro avviso, essere previsti per chi li commette a causa di sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, come prevede il DDL Zan. Stiamo parlando infatti degli stessi tipi di reato definiti reati d’odio.

Esiste forse un odio ed una violenza che deve essere sanzionata ed altra che non lo può essere? Per quali motivi? Riuscirebbero a spiegarlo?

Ass. LGBT+ diritti Renzo e Lucio

 

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