TEMPERATURA AI LAVORATORI,
“NO ALL’AUTOCERTIFICATO,
ANZI CHECK POINT ISOLATI”

LECCO – Ci giunge notizia che l’obbligo posto in capo ai datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea in ingresso e uscita dal lavoro, le Aziende, colpevolmente, l’hanno posta a carico dei singoli lavoratori tenuti ad autocertificare il proprio stato di salute.

L’ordinanza regionale recita “per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna amministrazione”, appare subito evidente dalla lettura dell’ordinanza che non è prevista nessuna autocertificazione, anzi non è ammessa, dato che la rilevazione non deve essere registrata in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

L’obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea assurge alla necessità di evitare che chiunque scientemente o in buona fede possa accedere agli immobili delle Aziende laddove si rilevi che la stessa sia uguale o superiore a 37,5° e come dovrebbe essere ovvio anche alle S.V., al pari di un eventuale controllo dei documenti non può che essere attuata da un soggetto terzo che garantisca l’avvenuto controllo e che se del caso metta in atto tutte disposizioni previste, ossia “Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine…”.

In conclusione non basta che l’Azienda si preoccupi di rilevare la temperatura corporea deve farlo in un luogo che all’occorrenza sia idoneo a isolare il lavoratore ed avere a disposizione una dotazione di mascherine idonee.
Anche la seconda parte della disposizione è palese che è riferita ad un obbligo dell’azienda nonostante possa sembrare che si riferisca al singolo lavoratore al quale è stata rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°, infatti passi che sia lo stesso lavoratore a contattare il medico curante ma risulta contraddittoria se dovessero autonomamente “… organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro” in quanto in quel caso basterebbe lasciare il luogo di lavoro e contattare il medico curante una volta arrivato a casa senza bisogno di essere preventivamente isolato.

Atteso che il Ministero della Salute definisce contatto stretto di un caso probabile o confermato “un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; un qualsiasi operatore sanitario in servizio presso la vostra Azienda, nella attuale configurazione operativa può a ragione essere definito come un caso di “contatto stretto”.

Pertanto, considerate le valutazioni suesposte, si reputa necessario e si chiede di realizzare un’area di check point con annesso spazio dove potere, eventualmente, isolare i soggetti ai quali viene rilevata una temperatura corporea uguale o superiore a quella critica. Si chiede inoltre, nelle more che a tutti gli operatori sanitari sia eseguito il tampone, di eseguirlo contestualmente alla rilevazione della temperatura critica.

Le scriventi in caso di inottemperanza perseguiranno la tutela della salute dei lavoratori con ogni mezzo rientrante nelle nostre prerogative e/o presso ogni sede compresa quella giudiziaria se necessario.

Catello Tramparulo – Fp Cgil Lecco
Nicola Turdo – Cisl Monza Brianza Lecco
Massimo Coppia – Uil Fp del Lario
Ercole Castelnovo – Rsu Asst Lecco