INDOVINA INDOVINELLO:
COS’È? “GIOCHINO ESTIVO”,
MA UN PO’ AMARO. IL COMUNE
REPLICA, MA NON SA CHE…

LECCO – È tempo di estate, è tempo di svago. Ecco quindi servito un autentico ‘quesito con la Susi’, stile Settimana Enigmistica.

Mentre ci divertiamo a scoprire cosa inquadra la foto proposta in copertina e a fondo pagina, chiediamo però al Comune di Lecco come sia possibile lasciare in questa situazione di incuria un luogo sensibile e così delicato.

Un abbandono che rappresenta un pericolo e, visto il posto, la cosa è piuttosto incredibile.

(La soluzione qui)

N.A.

 

AGGIORNAMENTO – Riceviamo e pubblichiamo la risposta del Comune di Lecco.
“Il verde a cui si fa riferimento è di proprietà privata. Fermo restando quanto condiviso sulla crescita del verde, il servizio comunale Manutenzioni ha segnalato la situazione all’ufficio tecnico dell’ospedale di Lecco”.

RISPOSTA di LECCO NEWS
Curiosa la replica del Comune, perché mostrerebbe ignorantia legis cosa che a nostro giudizio sarebbe piuttosto grave soprattutto per un Ente capoluogo. A meno che quel tratto di via Filanda non sia privato e di proprietà dell’ospedale.
La norma è nazionale: il codice della strada, e nello specifico l‘articolo 14 recita al comma primo: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono”, punto C, “alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta“.  L’ufficio tecnico dell’ospedale di Lecco può sobbarcarsi un compito che non è proprio, per mera cortesia istituzionale, anche se legalmente non ne è tenuto.

Qui di seguito il testo completo del dispositivo dell’art. 14 del Codice della Strada:

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.